2021-03-29 – UFFICIO STAMPA – OSSERVAZIONI

Le scriventi Associazioni Venatorie

nello stigmatizzare, vivamente, la proposta di calendario venatorio avanzata dalla Regione Campania, caratterizzata da insensate, quanto inopinate, restrizioni, avulse da qualsivoglia dato scientifico, nel riservare tutte le azioni del caso a tutela dei propri iscritti e di quanti rivendicano il diritto di esercitare l’attività venatoria in maniera responsabile ed etica, ma non svincolata dai canoni di ragionevolezza, propone, con riferimento all’Annata Venatoria 2021/2022, l’adozione del seguente calendario venatorio:
PREAPERTURA
Considerato che, relativamente all’anno 2021, la terza domenica di settembre che, ai sensi dell’art. 18 L. 157/92, segna l’apertura generale della stagione venatoria, ricade al giorno 19, si reputa opportuno concedere n. 5 (cinque) giornate in preapertura.


Nei giorni 1, 4 e 5 settembre 2021 è consentito l’esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alla specie tortora (Streptopelia turtur), tenuto conto di quanto previsto dal Piano di Gestione in fase di approvazione in seno alla conferenza Stato – Regioni;
Nei giorni 1, 4, 5, 8 e 12 settembre 2021 è consentito l’esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alle specie ghiandaia (Garrulus glandarius) e colombaccio (Columba palumbus).


Durante il periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione (pSIC, SIC e ZPS), con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
APERTURA
L’esercizio venatorio è consentito per le specie e i periodi specificati di seguito:

  • Specie cacciabile dal 19 settembre 2021 al 29 novembre 2021: quaglia (Coturnix coturnix);
  • Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 31 ottobre 2021: tortora (Streptopelia turtur);
  • Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022: alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), folaga (Fulica atra), porciglione (Rallus acquaticus), germano reale (Anas platyrhynchos), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), marzaiola (Anas querquedula), fischione (Anas penepole), mestolone (Anas clypeata) pavoncella (Vanellus vanellus), moriglione (Aythya ferina);
  • Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022: fagiano (Phasianus colchicus) per questa specie, dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C.;
  • Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 10 febbraio 2022: gazza (Pica pica) e cornacchia grigia (Corvus corone cornix), con la limitazione, per il periodo che va dal 20 gennaio al 10 febbraio 2021, di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento;
  • Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022: volpe (Vulpes vulpes), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
    1. dal 2 ottobre al 30 dicembre 2021 con e senza l’ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
    2. dal 19 al 30 settembre 2021, nonché dall’1 al 31 gennaio 2022, anche con l’ausilio del cane da seguita ed in battuta, esclusivamente in zone diverse da quelle vocate per la caccia al cinghiale;
  • Specie cacciabili esclusivamente sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., dal 02 ottobre al 29 novembre 2021: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), starna (Perdix perdix – per tale specie l’attività venatoria è interdetta per l’intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d’Evandro, ai sensi del primo comma dell’art. 16 L. R. 26/2012 e s.m.i.);
  • Specie cacciabili dal 02 ottobre al 30 dicembre 2021: allodola (Alauda arvensis), merlo (Turdus merula) e lepre comune (Lepus europaeus), per questa ultima specie, gli Uffici competenti adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e sull’analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie;
  • Specie cacciabili dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022: beccaccia (Scolopax rusticola), con la limitazione dell’orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00, nonché, del prelievo, nella decade dal 20 al 31 del mese di Gennaio, di un solo capo al giorno;
  • Specie cacciabili dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022: tordo bottaccio (Turdus philomelos), cesena (Turdus pilaris) e tordo sassello (Turdus iliacus);
  • Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022: beccaccino (Gallinago gallinago) e frullino (Lymnocryptes minimus), esclusivamente in caccia vagante;
  • Specie cacciabile dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022: colombaccio (Columba palumbus, con la limitazione dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento e carniere giornaliero massimo di cinque capi;
  • Specie cinghiale (Sus scrofa) dall’1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, esclusivamente in battute autorizzate.

Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2021/2022 sono pari a 33, l’effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa) viene così modulata:
In forma collettiva in squadre autorizzate è consentita

L’ufficio si riserva di prevedere, con successivo provvedimento, ulteriori giornate di prelievo della specie cinghiale qualora le misure già in atto non dovessero rivelarsi efficaci al fine di contenerne il numero, esclusivamente con il selecontrollo, anche nelle aree interdette all’attività venatoria.

INDICAZIONI RELATIVE ALLE AREE “NATURA 2000”
Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dell’intero territorio regionale è consentito praticare attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione VIA-VAS nella Valutazione di Incidenza dei precedenti Calendari venatori, e nella Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Campania 2013-2023, nonché di quanto stabilito al successivo paragrafo “Divieti in Aree Natura 2000”.
I periodi di caccia e le specie cacciabili nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti:

  • dal 19 settembre al 31 ottobre 2021: tortora;
  • dal 19 settembre al 18 novembre 2021: quaglia;
  • dal 02 ottobre 2021 al 29 novembre 2021: starna (solo se è presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli ATC), coniglio selvatico;
  • dal 02 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021: allodola, merlo, fagiano (per tale specie la caccia nel mese di dicembre è possibile solo in presenza di un piano di prelievo annuale dell’A.T.C.), cinghiale, volpe e lepre (per tale specie la caccia è interdetta se è documentata la presenza di lepre italica);
  • dal 19 settembre 2021 al 23 gennaio 2022: volpe;
  • dal 02 ottobre 2021 al 23 gennaio 2022: beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e colombaccio;
  • dal 19 settembre 2021 al 23 gennaio 2022: alzavola, canapiglia, folaga, fischione, gallinella d’acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, pavoncella e colombaccio; per beccaccino e frullino esclusivamente in caccia vagante;
  • dal 02 ottobre 2021 al 10 febbraio 2021 (in applicazione dell’art.18 comma 2 della L. 157/1992): gazza e cornacchia grigia (dal 1 gennaio al 10 febbraio 2020, solo da appostamento temporaneo).

ELIMINAZIONE del periodo “Al fine di limitare il disturbo arrecato dall’esercizio venatorio”.

CARNIERE
Si riportano di seguito i limiti di carniere, coerenti con quanto indicato dall’ISPRA nei pareri relativi ai precedenti calendari venatori e nella “Guida per la stesura dei calendari venatori …”, nonché nella D.G.R. n. 5304 del 6.8.1999 relativa alle Aree Contigue del Parco Nazionale del Vesuvio:

  •  fauna stanziale: cinque capi complessivi per giornata per la specie cinghiale con la limitazione a due capi per giornata per la specie volpe e fagiano, Per quest’ultima specie, solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C. . A un capo per giornata lepre, starna e coniglio per queste ultime due specie solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C. Il prelievo stagionale per la fauna stanziale non dovrà superare i 10 capi per la lepre, 5 capi per la starna e per il coniglio;
  • fauna migratoria: venti capi complessivi per giornata (quindici capi nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti ulteriori limitazioni: quindici capi per merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello; dieci capi per anatidi, rallidi, limicoli, allodola e colombaccio (per le specie colombaccio in periodo di preapertura il prelievo è limitato a 5 capi giornalieri); due capi per moriglione, cinque capi per pavoncella, quaglia e tortora e da gennaio, anche per il colombaccio; tre capi per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio si riportano ulteriori limiti di carniere per le seguenti specie: beccaccia due capi, quaglia e tortora tre capi.

Il prelievo stagionale per la fauna migratoria non dovrà superare: venticinque capi per pavoncella, beccaccia e tortora; quindici capi per codone, moriglione e porciglione; cinquanta capi per allodola e quaglia.

GIORNATE DI CACCIA
Eliminazione della frase “Nelle aree pSIC, SIC e ZPS anche il lunedì è giornata di silenzio venatorio”
ORARIO DI CACCIA
L’attività venatoria può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell’art. 24 della L. R. 26/2012 e s.m.i., tenendo conto dell’ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l’orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l’arma sia scarica e in custodia. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia.
Una tabella semplificativa con gli orari per iniziare e terminare le attività venatorie con la certezza di rientrare nell’intervallo consentito è riportata di seguito:

UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento “Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento emanato con D.P.G.R. n. 627 del 22 settembre 2003.
Gli uffici competenti per territorio, avvalendosi del supporto dell’ATC di competenza, delle associazioni venatorie e dei censori, provvedono a verificare l’assenza di esemplari di fauna selvatica terricola in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori, e con proprio provvedimento autorizzano le attività di addestramento/allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita a partire da Domenica 08 agosto 2021.
Tali attività sono consentite nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l’attività venatoria, esclusi i giorni di martedì e venerdì e nel periodo compreso dal 08 Agosto al 18 Settembre 2021, tranne i giorni in cui è consentita attività venatoria in preapertura.

BATTUTE DI CACCIA AL CINGHIALE
Modificare “esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica e, dal 02 ottobre al 14 Novembre, oltre ai giorni di giovedì e domenica anche il sabato”

PRESCRIZIONI
Battute di caccia al cinghiale
Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate delle battute autorizzate.
Al terzo comma modificare:
Il capo squadra o un suo delegato è tenuto al ritiro, alla corretta compilazione in ogni sua parte ed alla restituzione agli uffici competenti del registro di caccia al cinghiale in braccata. Tali registri sono consegnati dall’ufficio regionale di competenza a partire dal 1° al 30 settembre 2021 e vanno restituiti dal 1 al 15 gennaio 2022, nei tempi indicati dall’ufficio. La mancata o palese errata compilazione comporterà l’esclusione del capo squadra o un suo delegato dall’assegnazione delle zone di caccia per la stagione venatoria successiva
BOSSOLI
I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). In caso di esercizio dell’attività venatoria da appostamento temporaneo, l’obbligo di recupero dei bossoli sorge nel momento in cui si abbandona l’appostamento stesso. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all’art. 32 comma 1 lettera f) della L. R. 26/2012 e s.m.i.
MOBILITA’ DELL’ATTIVITA’ VENATORIA PER I CACCIATORI REGIONALI Qualora dovesse, per motivi di salute pubblica (COVID-19), essere necessario limitare la mobilità della popolazione Campana, si richiede, avuto riguardo alle modalità di svolgimento dell’attività venatoria, la libera circolazione dei cacciatori all’interno dell’ATC di residenza venatoria.

 

Nell’invitare codesta Amministrazione Regionale a voler adeguatamente motivare le restrizioni proposte relativamente al periodo di caccia di numerose specie, si sottolinea che quanto osservato dalle scriventi Associazioni Venatorie trae origine da dati scientifici, normativi e regolamentari, più volte portati all’attenzione di codesto Ente.

Anche in occasione della stesura del calendario relativo all’annata 2021/2022, non vi è chi non vede come la politica venatoria di codesto spett.le Ente appare svincolata dagli indispensabili canoni di ragionevolezza, ma, di contro, improntata ad un agire tautologico ed imperscrutabile, che induce ad immotivate limitazioni, sia con riferimento alle specie cacciabili che ai tempi di prelievo, sul punto si rimanda anche alle note depositate nel corso delle sedute del CTFVR degli scorsi anni.
Si ribadisce che la <presunta e pretesa> necessità di osservare le propalazioni provenienti dall’ISPRA, costantemente ripetuta nel corso degli anni da codesto Ente, tenuto conto che la giurisprudenza amministrativa ritiene che “il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere” (per tutte, TAR Lazio – Roma – sent. 2443/2011)”, trova un limite, insuperabile, proprio nella documentazione richiamata dalle scriventi Associazioni.
Orbene, le richieste avanzate con il presente atto appaiono pertinenti, accoglibili e legittime, proprio perché suffragate da studi scientifici condotti da organismi accreditati a livello europeo, nonché dalle medesime associazioni ambientaliste (tra tutti lo studio della LIPU sulla specie quaglia, laddove quest’ultima non viene annoverata tra le specie in sofferenza), di guisa che connotata da assoluta approssimazione appare l’operato della Regione Campania allorquando ritiene di doversi adeguare, acriticamente, quanto tautologicamente, alle prescrizioni impartite dall’ISPRA, il cui parere, si ricorda, non è vincolante. Non va sottaciuto, ancora, come le ultime vicende hanno gravemente scemato l’aurea di infallibilità che, nel corso degli anni, era stata attribuita all’ISPRA che, con riferimento, per esempio, alle specie tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, ha dovuto prendere atto, pressata dall’evidenza dei fatti, della possibilità di protrarne il prelievo sino a tutto il mese di gennaio. Ma la credibilità / infallibilità dell’ISPRA risulta, altresì, sconfessata dalle più recenti e notorie vicende europee in tema di revisione dei key concepts, laddove l’Italia, per il tramite del predetto Ente, è l’unico paese del bacino mediterraneo a propugnare l’insostenibile ed infondata tesi che vorrebbe anticipata alle prime decadi del mese di gennaio la migrazione pre nuziale della maggior parte delle specie cacciabili.
Si rileva, infine, che quanto posto in essere da codesto Ente, oltre a non trovare conforto in alcun dato scientifico e/o razionale, si discosta, grandemente, dalle scelte operate della maggior parte delle Regioni, soprattutto quelle confinanti, laddove, per la quasi totalità della selvaggina cacciabile, viene consentito il prelievo a far data dalla terza domenica di settembre sino a tutto il mese di gennaio. Su tale ultimo aspetto, assolutamente singolare appare la limitazione del prelievo alle specie beccaccino e frullino sino al 20 gennaio, tenuto conto che, relativamente agli anni precedenti, l’ISPRA nulla aveva osservato in merito al protrarsi del prelievo sino a tutto il mese di gennaio.
Si insiste, con riferimento al calendario venatorio relativo all’annata 2021/2022, per l’accoglimento delle proposte avanzate dalle scriventi Associazioni Venatorie, suffragate da inoppugnabili dati scientifici, che, di contro e con ogni evidenza, non caratterizzano i provvedimenti che intende adottare la Regione Campania.

Napoli 29.03.2021
Il Rappresentante della Federazione Italiana della Caccia
   Avv. Modestino Bianco
Il Rappresentante dell’Enalcaccia
   Ing. Francesco Pascarella
Il Rappresentante dell’Associazione Nazionale Libera Caccia
   Avv. Luca Parillo
Il Delegato dell’Arcicaccia
   Sig. Luigi Botta