Le scriventi Associazioni
prendono atto che la bozza di calendario venatorio trasmessa dalla Regione Campania all’ISPRA, eccezion fatta per la preapertura e per quant’altro qui di seguito si andrà ad indicare, ha accolto, favorevolmente, una parte delle richieste ed osservazioni mosse con lo scritto depositato in occasione della precedente seduta del CTFVR, tenutasi in data 29.03.2021;
osservano che le scelte operate dalla Regione Campania, per quanto concerne le specie cacciabili ed i tempi di prelievo, recepiscono, anche se, per alcuni versi, ancora in maniera eccessivamente restrittiva, quanto previsto dalla vigente legislazione in materia venatoria, dalla relativa elaborazione giurisprudenziale, nonché, e soprattutto, dai più accreditati studi scientifici, sia nazionali che internazionali, come da documento allegato alla presente nota;
non possono, nel contempo, esimersi, dallo stigmatizzare, nuovamente, l’inopinato diniego opposto alla possibilità di esercitare attività venatoria in periodo di preapertura, in evidente assenza di qualsivoglia motivazione ostativa. Purtroppo, questa Amministrazione persevera nell’evidente, quanto manifestamente errata, volontà di ignorare anche le scelte in materia venatoria operate dalle altre Regioni che, acquisito il previsto parere dall’ISPRA, hanno, comunque, previsto la caccia in preapertura, così varando un calendario non dissimile dalla proposta avanzata dalle scriventi Associazioni;
si insiste, pertanto, per l’accoglimento delle seguenti proposte / richieste già avanzate e non recepite da codesta Amministrazione Regionale:
PREAPERTURA
Considerato che, relativamente all’anno 2020, la terza domenica di settembre che, ai sensi dell’art. 18 L. 157/92, segna l’apertura generale della stagione venatoria, ricade al giorno 19, si reputa opportuno concedere n. 5 (cinque) giornate in preapertura.
Nei giorni 1, 4 e 5 settembre 2021 è consentito l’esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alla specie tortora (Streptopelia turtur),
Sul punto, si osserva che la Commissione Europea, nel corso del processo di Gestione Adattativa del Prelievo di Tortora nel recente Workshop riguardante la popolazione dell’Europa centro-orientale, in cui sono inserite la maggior parte delle regioni italiane, Campania inclusa, ha stabilito che è accettabile il prelievo della specie purché:
* Gli Stati membri dove la specie è cacciabile devono assicurare una riduzione del 50% dei prelievi rispetto a quarto dichiarato nelle precedenti stagioni;
* Gli Stati membri devono assicurare un monitoraggio veloce del prelievo e rendicontare entro i primi mesi del 2022 il numero di tortore abbattute nella stagione di caccia 2021;
* Gli Stati membri devono dichiarare la tipologia degli interventi posti in essere al fine di garantire la riduzione del prelievo;
* Gli Stati membri devono dichiarare le iniziative in atto per il miglioramento dell’habitat e quelle di futura implementazione.
A tal fine è stato predisposto un questionario cui il Ministero della Transizione Ecologica dovrà rispondere entro 1’11 giugno. Diversamente da quanto sostenuto dall’ISPRA, il Piano d’Azione Internazionale è già stato approvato sin dall’anno 2018, mentre quello in fase di conclusione è il Piano Adattativo del Prelievo della Tortora, che ha stabilito quanto sopra riportato. Delle due l’una, o l’ISPRA non è a conoscenza di quanto avvenuto, oppure deve ritenersi che il Ministero della Transizione Ecologica abbia omesso di informare, correttamente ed esaustivamente, il proprio ente tecnico.
La Regione Campania trovasi nelle condizioni di adempiere a quanto richiesto poiché ha fornito, con costanza e precisione, i dati dei prelievi effettuati in tutte le stagioni, compresa quella 2019/20. Quindi, attraverso una mera riduzione dei capi abbattibili, già deliberata dalla Commissione Ambiente della Conferenza Stato Regioni in 15 capi annuali, oppure la concessione di solo 2 giornate con 5 capi al giorno (quindi totale di 10), si ottiene una riduzione del 50% del prelievo già autorizzato, che negli anni scorsi ascendeva a 20 capi.
Appare, quindi, necessario che la Regione Campania contatti, immediatamente, il MITE per la compilazione del questionario, almeno per quanto di sua competenza, adempiendo, conseguentemente, alla richiesta della Commissione. Qualora il MITE non intenda procedere, la Regione Campania potrà compilare, autonomamente, il questionario ed inviarlo alla Commissione, sopperendo, così, all’inadempimento del Ministero.
In definitiva, e con ogni evidenza, non sussiste alcuna valida ragione ostativa alla concessione di giornate di preapertura alla specie, atteso che:
* La Commissione Europea non vieta la preapertura alla tortora, considerandola, a tutti gli effetti, quale specie cacciabile, a seguito degli adempimenti sopra descritti;
* La Regione Campania ha, regolarmente, comunicato i dati sui prelievi a ISPRA.
Nei giorni 1, 4, 5, 8 e 12 settembre 2021 è consentito l’esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alle specie colombaccio (Columba palumbus).
APERTURA
- Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022: volpe (Vulpes vulpes), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
1. dal 2 ottobre al 30 dicembre 2021 con e senza l’ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
2. dal 19 al 30 settembre 2021, nonché dall’1 al 31 gennaio 2022, anche con l’ausilio del cane da seguita ed in battuta, esclusivamente in zone diverse da quelle vocate per la caccia al cinghiale; - Specie cacciabili dal 02 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022: beccaccia (Scolopax rusticola), con la limitazione dell’orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00, nonché, del prelievo, nel periodo 20.01.2022 al 31.01.2022, di un solo capo al giorno;
- Specie cacciabili dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022: beccaccino (Gallinago gallinago) e frullino (Lymnocryptes minimus), esclusivamente in caccia vagante;
INDICAZIONI RELATIVE ALLE AREE “NATURA 2000”
Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dell’intero territorio regionale è consentito praticare attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione VIA-VAS nella Valutazione di Incidenza dei precedenti Calendari venatori, e nella Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Campania 2013-2023, nonché di quanto stabilito al successivo paragrafo “Divieti in Aree Natura 2000”.
I periodi di caccia e le specie cacciabili nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti:
- dal 19 settembre al 31 ottobre 2021: tortora;
- dal 19 settembre al 18 novembre 2021: quaglia;
- dal 02 ottobre 2021 al 29 novembre 2021: starna (solo se è presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli ATC), coniglio selvatico;
- dal 02 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021: allodola, merlo, fagiano (per tale specie la caccia nel mese di dicembre è possibile solo in presenza di un piano di prelievo annuale dell’A.T.C.), cinghiale, volpe e lepre (per tale specie la caccia è interdetta se è documentata la presenza di lepre italica);
- dal 19 settembre 2021 al 23 gennaio 2022: volpe
- dal 02 ottobre 2021 al 23 gennaio 2022: beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e colombaccio;
- dal 19 settembre 2021 al 23 gennaio 2022: alzavola, canapiglia, folaga, fischione, gallinella d’acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, pavoncella e colombaccio; per beccaccino e frullino esclusivamente in caccia vagante;
- dal 02 ottobre 2021 al 10 febbraio 2021 (in applicazione dell’art.18 comma 2 della L. 157/1992): gazza e cornacchia grigia (dal 1 gennaio al 10 febbraio 2020, solo da appostamento temporaneo).
ELIMINAZIONE del disposto silenzio venatorio nella giornata del lunedì.
UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento “Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento emanato con D.P.G.R. n. 627 del 22 settembre 2003.
Gli uffici competenti per territorio, avvalendosi del supporto dell’ATC di competenza e dei censori, provvedono a verificare l’assenza di esemplari di fauna selvatica terricola in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori, e con proprio provvedimento autorizzano le attività di addestramento/allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita a partire dal 05 agosto 2021.
Tali attività sono consentite nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l’attività venatoria, esclusi i giorni di martedì e venerdì e nel periodo compreso dal 05 agosto al 18 settembre 2021, tranne i giorni in cui è consentita attività venatoria in pre apertura.
BOSSOLI
I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). In caso di esercizio dell’attività venatoria da appostamento temporaneo, l’obbligo di recupero dei bossoli sorge nel momento in cui si abbandona l’appostamento stesso. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all’art. 32 comma 1 lettera f) della L. R. 26/2012 e s.m.i.
Nell’invitare codesta Amministrazione Regionale a voler adeguatamente motivare le restrizioni proposte relativamente al periodo di caccia di numerose specie, si ribadisce che quanto osservato dalle scriventi Associazioni trae origine da dati scientifici, normativi e regolamentari, più volte portati all’attenzione di codesto Ente.
Si ribadisce che la necessità di osservare le propalazioni provenienti dall’ISPRA, costantemente ripetuta nel corso degli anni da codesto Ente, tenuto conto che la giurisprudenza amministrativa ritiene che “il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere” (per tutte, TAR Lazio – Roma – sent. 2443/2011)”, trova un limite, insuperabile, proprio nella documentazione richiamata dalle scriventi Associazioni.
Orbene, le richieste avanzate con il presente atto appaiono pertinenti, accoglibili e legittime, proprio perché suffragate da studi scientifici condotti da organismi accreditati a livello europeo, nonché dalle medesime associazioni ambientaliste (tra tutti lo studio della LIPU sulla specie quaglia, laddove quest’ultima non viene annoverata tra le specie in sofferenza), di guisa che connotata da assoluta approssimazione appare l’operato della Regione Campania allorquando ritiene di doversi adeguare, acriticamente, quanto tautologicamente, alle prescrizioni impartite dall’ISPRA, il cui parere, si ricorda, non è vincolante. Non va sottaciuto, ancora, come le ultime e ben note vicende in tema di revisione dei key concepts hanno gravemente scemato l’aurea di infallibilità che, nel corso degli anni, era stata attribuita all’ISPRA.
Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa, in particolare TAR Marche sentenza n. 496/2020, con riferimento ad un parere reso dall’ISPRA del tutto sovrapponibile a quello relativo alla Regione Campania, ha così statuito:
<<l’odierno Collegio non può che richiamare quanto statuito al riguardo dal Tribunale nella sentenza n. 271/2017, ossia che “… la classificazione SPEC delle specie cacciabili non assume valenza condizionante rispetto al prelievo venatorio, e questo né in assoluto, né con riguardo alla stessa valenza della suddetta classificazione. Si deve infatti condividere l’argomento della Regione e di Federcaccia secondo cui esistono studi più aggiornati in materia, che costituiscono fra l’altro la base scientifica su cui le Istituzioni comunitarie fondano la propria azione negli ultimi anni. Il riferimento va al “Rapporto sullo stato di conservazione delle specie”, adottato nel 2014 ai sensi dell’art. 12 della direttiva “Uccelli” e alla “Red List of European Birds” del 2015. Ciò comporta che l’assenza di un generale divieto di cacciabilità delle specie ricomprese nella lista SPEC di fatto ne ammette l’inserimento nel calendario venatorio regionale (…). D’altra parte, si deve sottolineare il fatto che i paragrafi 2.4.24. e 2.4.25. della Guida interpretativa della direttiva “Uccelli” riportati a pagina 10 del ricorso non contengono alcun espresso richiamo alla classificazione SPEC, alla quale non può dunque essere attribuito il carattere di parametro vincolante che pretendono di assegnarle le ricorrenti. Da ultimo va segnalato che lo stesso ISPRA, come dimostra la nota datata 17 gennaio 2017 (…), condivide uno degli argomenti principali su cui negli ultimi anni si è fondata la Regione Marche nella predisposizione degli atti di regolamentazione del settore, ossia che uno studio serio ed aggiornato dello stato di conservazione delle specie deve essere implementato a livello sovranazionale o, quantomeno, a livello delle diverse macro-zone omogenee in cui è suddiviso il territorio dell’Unione Europea. Questo perché i fenomeni migratori non sono racchiudibili rigidamente entro i confini nazionali dei singoli Stati e dunque anche la disciplina generale di riferimento (ossia le direttive comunitarie) deve essere elaborata alla luce di un quadro organico…>>
Ad ancora, la medesima sentenza, dopo aver preso a disamina tutte le specie inserite nel calendario venatorio, stigmatizza quanto dedotto, in termini immotivatamente restrittivi, dall’ISPRA, rilevando, altresì, come lo stesso Ente avesse travalicato il confine dei suoi compiti istituzionali: “Passando ora ad esaminare nel dettaglio il parere dell’I.S.P.R.A. (il quale, come è noto, può essere motivatamente disatteso dalla Regione), esso contiene una serie di rilievi che però in alcuni casi appaiono esorbitanti rispetto alle competenze dell’Istituto”.
Da ultimo avuto riguardo al parere dell’ISPRA nella parte in cui, richiamando la nota del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare prot.n°003969 del 28 maggio 2020, chiede la sospensione della caccia alla Pavoncella ed al Moriglione, si rimanda alla recentissima sentenza sempre del TAR Marche n°451/2021 pubblicata il 29.05.2021 – che per completezza espositiva si allega alla presente – nella quale oltre ad affermare la cacciabilità della Pavoncella statuisce: A) le modifiche dell’Accordo AEWA del 2018 non sono state ancora recepite né a livello comunitario né a livello nazionale; B) il principio di precauzione, proprio perché principio e non disposizione di legge, deve essere di volta in volta riempito di contenuto dalla singola Regione e il Giudice non può farne applicazione generica bensì è chiamato a deliberare in merito all’adeguatezza della motivazione che ha suffragato le scelte di calendarizzazione dell’attività venatoria; C) lo Sato Italiano con la Legge 66/2006 ha ratificato l’Accordo AEWA originario ma non anche in automatico le sue eventuali modifiche che devono essere specificatamente recepite di volta in volta secondo il meccanismo di cuiall’art.18 comma 3, Legge 157/1992 che non può a seconda delle convenienze ministeriali una volta essere assunto come norma attuale e un’altra volta bollato invece, contraddittoriamente, come norma ormai superata; D) tale meccanismo di recepimento delle modifiche delle direttive comunitarie rimette la relativa competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non a iniziative autonome del Ministero dell’Ambiente (oggi della Transizione Ecologica) sicché non è dato alla Regione decidere autonomamente di modificare per di più mediante un mero atto amministrativo, quale il Calendario venatorio, l’elenco delle specie cacciabili individuate dall’art.18 comma 1 Legge 157/1992; E) nella predisposizione dei calendari venatori debbano prevalere i più recenti dati scientifici – giacché risponde alle più elementari regole del procedimento amministrativo far precedere l’adozione del provvedimento terminale (il calendario venatorio) all’esito di un’istruttoria puntuale e riferita ai più aggiornati e disponibili studi; F) i ricorsi che annualmente vengono proposti avverso i Calendari venatori non possono limitarsi a ripetere gli argomenti critici eventualmente esposti dall’ISPRA nel suo parere obbligatorio ma non vincolante, giacché anche in materia di caccia, operano processualmente i consueti canoni di ripartizioni dell’onere della prova per cui incombe sulle associazioni ambientalistiche ricorrenti fornire dati scientifici aggiornati, idonei a mettere in discussione quelli sui quali si è basata la Regione.
Si insiste, con riferimento al calendario venatorio relativo all’annata 2021/2022, per l’accoglimento delle proposte avanzate dalle scriventi Associazioni Venatorie ed Agricole, suffragate da inoppugnabili dati scientifici nonché da recente giurisprudenza di merito, che, di contro e con ogni evidenza, non caratterizzano i provvedimenti che intende adottare la Regione Campania.
Napoli 31.05.2021
Il Rappresentante della Federazione Italiana della Caccia
Il Rappresentante dell’Enalcaccia
Il Rappresentante dell’Associazione Nazionale Libera Caccia
Il Rappresentante dell’Italcaccia
Il Rappresentante dell’Arcicaccia
Il Rappresentante dell’ANUU
Il Rappresentante della Coldiretti
Il Rappresentate della CIA